Durata: 36 mesi
Esonero: 50% contributi previdenziali (con tetto 3.000 € annuale)
Requisiti anagrafici: 29 anni e 364 giorni (limitatamente al 2018: 34 anni e 364 giorni)
- Non spetta in caso di licenziamenti per GMO nei sei mesi precedenti.
- L'esonero spetta per 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato (con meno di 29 anni e 364 giorni).
- L'esonero spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (verifica requisito anagrafico)
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venerdì 29 dicembre 2017
mercoledì 27 dicembre 2017
Nuove assunzioni: legge di bilancio 2018
NUOVE
ASSUNZIONI: Legge di Bilancio 2018
50.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro
privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23, è
riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
51.
L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima
assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano
compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto
previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
52.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è
riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 51.
53.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato
è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, sia nuovamente assunto
a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è
riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena
fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni.
54.
Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di
lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima
unità produttiva.
55.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di
un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la
medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il
lavoratore ai sensi del comma 53.
56.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi,
fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto
di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il
lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese
successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 53, 54 e 55.
57.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di
cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64, anche nei casi di conversione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del
requisito anagrafico alla data della conversione.
58.
L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando
il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto
requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23, entro sei
mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
venerdì 22 dicembre 2017
Buoni pasto
https://www.edenred.it/
Compensi in natura
L’articolo 51, comma 2, del DPR n.
917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a
seguito della modifica introdotta dal comma 16, della Legge n. 190/2014, che ha
portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.
Stante questa disciplina fiscale, è
necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al
dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket
elettronico o €. 5,29 se cartaceo.
L’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini
della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi
previdenziali a carico del lavoratore dipendente.
Ad esempio, quindi se
si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per €. 8,00
per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 1,00 al giorno sarà oggetto
ti tassazione in busta paga ai fini Irpef.
In pratica, il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte su
di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale dei buoni
pasto ricevuti e il valore soglia di €. 7,00/€. 5,29.
Per quanto riguardo il diritto a ricevere buoni pasto, si precisa che questi spettano a tutti i lavoratori, anche per quelli assunti
a tempo parziale. Su questo tema si segnala che la Risoluzione Ministeriale n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha
stabilito che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui
articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo,
ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR n. 917/86.
Infine , l’Agenzia delle Entrate, con
la Circolare n. 326/E/1997 e con la Circolare n. 188/E/1998, ha sancito che, per
poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono
necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee
di essi.
La disciplina
previdenziale per i lavoratori
Il D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l’allineamento della base imponibile
fiscale con quella previdenziale.
In seguito a tale intervento normativo,
la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e
assistenziali deve essere individuata, sempre facendo
riferimento a quanto disposto dall’articolo 51 del DPR n. 917/86.
Di conseguenza, l’erogazione dei buoni
pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di
€. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale,
non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Soltanto eventuali importi di buoni pasto superiori alle soglie appena viste
saranno computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del
lavoratore dipendente.
mercoledì 6 dicembre 2017
Disabili: dal 1° gennaio obbligo di un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti
Vi ricordiamo che, dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola.
Vi rammentiamo, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
mercoledì 15 novembre 2017
Lavoro agile – comunicazione obbligatoria dal 15 novembre 2017
Ricordiamo che dal 15 novembre 2017 è disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it la procedura per l’invio telematico degli accordi di Smart working (lavoro agile) tra lavoratore e datore di lavoro.
Per accedervi è necessario essere in possesso di un proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro, potranno accedere all’applicativo senza utilizzare SPID.
martedì 7 novembre 2017
Infortunio sul lavoro 2017: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità.
Infortunio sul lavoro 2017, cosa bisogna fare e come viene calcolata la retribuzione del
lavoratore?
In caso di infortunio sul lavoro è l’INAIL che tutela il
lavoratore ed eroga la retribuzione che spetta di diritto al dipendente
impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa.
Nella quotidianità di un lavoratore possono essere frequenti casi di infortunio
sul lavoro e se non può tornare operativo e riprendere la propria
attività per più di tre giorni, riceve un indennizzo per il periodo di inabilità
temporanea assoluta, inclusi i giorni festivi.
L’infortunio sul lavoro è infatti coperto dall’assicurazione
obbligatoria che prevede il risarcimento, la retribuzione come
indennità sostitutiva in caso di incidente violento che causi la morte o
l’inabilità permanente o assoluta del lavoratore.
Per richiedere l’indennità INAIL e la retribuzione in caso
di infortunio sul lavoro è necessario seguire una specifica procedura e il
datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia entro due giorni dalla ricezione del
certificato medico.
Vediamo di seguito cosa fare in caso di infortunio sul lavoro,
come è calcolata la retribuzione e quali sono le novità entrate in vigore nel
2017.
Infortunio
sul lavoro 2017: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità
I casi di infortunio sul lavoro sono sempre più frequenti e quasi ogni
giorno ci capita di sentire notizie, spesso tragiche, che parlano di incidenti
che hanno coinvolto lavoratori durante lo svolgimento della propria mansione
lavorativa.
La domanda che molti lavoratori si pongono è cosa fare in caso di
infortunio sul lavoro e soprattutto a quanto ammonta la retribuzionespettante
di diritto.
Prima di scendere nel dettaglio e analizzare procedura e novità relative
all’infortunio sul lavoro 2017 è opportuno dare alcune definizioni e,
soprattutto, specificare cosa si intende con infortunio sul lavoro e in quali
casi viene retribuito al lavoratore dall’INAIL o dal datore di lavoro.
Cos’è
L’infortunio sul lavoro è un evento improvviso e violento che
avviene in ambienti e situazioni di lavoro che causa inabilità
permanente o temporanea al lavoro.
Per avere diritto all’infortunio e alla retribuzione è necessario quindi
che l’evento sia caratterizzato da una causa violenta, ovvero un trauma
accidentale che non consente di riprendere normalmente l’attività lavorativa ma
per il quale è richiesto riposo o cure mediche particolari.
In caso di infortunio sul lavoro 2017 sono l’INAIL e il datore di lavoro a
dover retribuire il dipendente.
Cosa fare, come calcolare la retribuzione e quale la procedura da
seguire? Nell’articolo la guida dettagliata all’infortunio sul lavoro, con le
novità che entreranno in vigore a partire dal 2017.
Infortunio
sul lavoro 2017: chi paga? Importo della retribuzione
La retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al
datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento che ha causato il danno al
lavoratore e all’INAIL oltre il quarto giorno di astensione dal lavoro.
La retribuzione che viene erogata al lavoratore in caso di infortunio sul
lavoro ammonta al 100% per il giorno dell’avvenuto incidente, considerato
giornata di lavoro completa, e al 60% per i 3 giorni successivi dovuti
dal datore di lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei
CCNL.
Come abbiamo già affermato, la retribuzione a partire dal quinto giorno in
poi è erogata dall’INAIL e al lavoratore spetta in questo caso il
60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio e il 75% della retribuzione
media giornaliera dal 91° giorno e fino alla completa guarigione del
lavoratore.
Al fine di calcolare la retribuzione media giornaliera, si
considera quella che è stata effettivamente erogata nei 15 giorni
precedenti l’infortunio.
Nella maggior parte dei casi è prevista un’integrazione rispetto al
trattamento INAIL da parte del datore, che consente la copertura dell’indennità
giornaliera del 100%.
Importante sottolineare che nella maggior parte dei contratti nazionali è
previsto un limite temporale per l’infortunio di lavoro: dopo 180 giorni di
astensione dal lavoro il lavoratore non ha diritto a conservare il posto di
lavoro.
L’indennità erogata dall’INAIl in caso di infortunio sul lavoro
spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal
datore di lavoro ed erogata nella prima busta paga utile.
Infortunio
sul lavoro: quando viene accreditata l’indennità INAIL
Una volta verificata la regolarità dell’accaduto, l’INAIL eroga al
lavoratore l’indennità prevista dal quarto giorno successivo all’infortunio, la
quale può essere anticipata nella busta paga del lavoratore e rimborsata in
seguito dall’INAIL al datore.
Per prognosi superiore a 20 giorni vengono erogati acconti al lavoratore ed
il saldo è corrisposto al momento della guarigione clinica.
Come per la malattia professionale, gli esami diagnostici sono esenti
dal ticket per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro.
Come avviene il pagamento? Le opzioni per la retribuzione sono molteplici:
- assegno
o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi non
superiori a 1.000 euro);
- accredito
su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000
euro);
- accredito
su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per
importi superiori ai 1.000 euro);
- carta
prepagata dotata di codice IBAN;
- negli
istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che
riscuotono all’estero.
Cosa
fare in caso di infortunio sul lavoro? Certificato medico e obblighi datore di
lavoro
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e il datore di lavoro
dovranno seguire un’opportuna procedura. Cosa fare?
Innanzitutto, il lavoratore che si è infortunato sul lavoro dovrà
comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro, il quale lo invierà
al Pronto Soccorso per la visita medica e il rilascio del
certificato medico.
Il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dovrà
essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro il quale dovrà, in modalità
telematica, trasmettere il modello di denuncia infortunio sul lavoro all’INAIL
qualora la prognosi sia superiore ai 3 giorni.
In caso di mancata denuncia di infortunio all’INAIL da parte
del datore di lavoro entro i 2 giorni successivi alla trasmissione del certificato
medico da parte del lavoratore, sono previste sanzioni comprese
tra 1.290 euro e 7.745 euro.
La sanzione è applicata anche nel caso di incompleta comunicazione dei dati
del lavoratore, sulla base di quanto previsto dalla legge 251/1982.
La procedura prevede inoltre che allo scadere della prognosi il lavoratore
si rechi presso l’INAIL per lo svolgimento della visita medica alla
quale seguirà un nuovo appuntamento nel caso della prosecuzione dell’infortunio
e dell’astensione dal lavoro, l’emissione di un certificato medico per il
datore di lavoro oppure si procederà con la chiusura dell’infortunio e
con la ripresa della normale attività lavorativa.
Novità
2017
Regole e procedure relative a infortunio sul lavoro 2017 sono
state recentemente modificate con il decreto semplificazioni del Jobs
act. Le novità riguarderanno i datori di lavoro e nel
dettaglio viene meno l’obbligo di registrare su registro cartaceo approvato
dall’INAIL ogni infortunio dei propri dipendenti della durata maggiore a una
giornata di astensione lavorativa.
Una delle novità entrate in vigore negli ultimi mesi riguarda l’obbligo per
il datore di lavoro di comunicare anche gli infortuni di durata di un solo giornosuccessivo
a quello dell’evento.
In pratica, i datori di lavoro sono ora obbligati dallo scorso
12 ottobre 2017 a inviar denuncia e comunicazione Inail in
caso di infortunio sul lavoro anche nel caso in cui la prognosi sia di un solo
giorno. La comunicazione ha soltanto finalità statistica.
giovedì 19 ottobre 2017
Lavoro agile e telelavoro
Fac-simile:
Tra
la ditta
-------------------------------
E la
dipendente
-------------------------------
Con la presente Le
comunichiamo di accogliere la Sua richiesta di svolgimento della prestazione
lavorativa secondo la modalità denominata "lavoro agile", ai sensi
degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017.
La prestazione sarà regolata
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, (dal contratto collettivo
aziendale del _________) e dal presente accordo individuale.
1) La prestazione
lavorativa sarà svolta, dal ______ al _______/a tempo indeterminato con la
seguenti modalità:
l'esecuzione
della prestazione avverrà all'esterno dei locali aziendali per massimo n. ___
ore settimanali (e n. __ ore giornaliere), presso la Sua abitazione, altro
luogo privato di Sua pertinenza, hub aziendali;
2) Durante lo
svolgimento della prestazione in modalità "lavoro agile" la sede di
lavoro resterà, ad ogni effetto diverso da quelli regolati nel presente
accordo, quella aziendale sita in ________________, via
_________________________ n. ___
3) La programmazione del
lavoro agile avverrà con cadenza ______________ e dovrà essere previamente
approvata dal responsabile del Suo ufficio. Le modifiche della programmazione sono
possibili solo per le seguenti ragioni _____________ e con preavviso di
___________.
4) Lei è tenuto a
garantire delle fasce orarie di disponibilità, che sono così collocate nel
corso della giornata _________________. Durante tale arco temporale, è tenuto a
mostrarsi reperibile al datore di lavoro e ai colleghi assicurando una risposta
tempestiva. Al di fuori di tale arco temporale, la tempestività non è
necessaria.
5) In ogni caso, è suo
diritto disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e informatiche dalle
ore _______ alle ore _________. Per garantire il diritto alla disconnessione,
sono adottate le seguenti misure tecniche e organizzative:
________________________.
6) La retribuzione resta
invariata rispetto a quella da Lei attualmente percepita, ovverosia pari a
_________. Anche le mansioni restano quelle fissate nel Suo contratto
individuale di lavoro.
7) Al fine di consentire
un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile,
l'azienda le fornisce in comodato d'uso, per tutta la durata
necessaria, le seguenti strumentazioni e attrezzature:
_____________________________ (ad esempio, pc portatile, tablet, …..). La
relativa assistenza tecnica è a carico dell'azienda, ma grava su di Lei
l'obbligo di custodia delle predette strumentazioni e attrezzature e quello di
garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti nel rispetto del
disciplinare tecnico in materia di privacy aziendale e delle istruzioni che Le
sono consegnate quale incaricato del trattamento dati.
In
caso di malfunzionamento degli strumenti messi a Sua disposizione, l'azienda si
riserva di richiamarLa in sede in attesa che il problema venga risolto.
8) La connessione
internet resta a Suo carico, così come i costi per l'energia elettrica e la
rete telefonica fissa, salvo il caso di prestazione svolta presso gli hub
aziendali.
9) I controlli del
datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge n. 300/1970.
10) Nel rispetto degli
obblighi di sicurezza su di essa gravanti, l'azienda Le consegnerà annualmente
un'informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla
particolare modalità con la quale svolge la Sua prestazione lavorativa e resta
onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti. Dal canto Suo, Lei è tenuto a
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente
le direttive aziendali.
10) Il recesso dal presente
accordo è possibile con un preavviso di almeno __________ o senza preavviso in
caso di giustificato motivo (contratto a tempo indeterminato) / Il
recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata è possibile solo
in presenza di un giustificato motivo (contratto a tempo determinato).
Cordiali saluti.
Luogo, data ______________
Il datore di lavoro ________________ (firma)
Per ricevuta e accettazione
Il lavoratore _____________________ (firma)
martedì 17 ottobre 2017
Visto (permesso) per investitori
VISTO
PER INVESTITORI
In Italia si prospettano interessanti novità per gli investitori stranieri.
Con il disegno di legge di Bilancio per il 2017, infatti, è stata prevista
l’introduzione di un “visto per investitori”, che consentirà a
coloro che desiderino effettuare un duraturo investimento in Italia, o una
donazione che abbia ricadute benefiche per lo Stato, di fruire di un
trattamento agevolato rispetto a quello previsto in via ordinaria nel caso di
ingresso e soggiorno.
Si prevede, infatti, l’inserimento all’interno del Testo Unico
sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) del nuovo art. 26 bis, che disciplina i
requisiti e la procedura per la concessione del nuovo visto per investitori.
La caratteristica più importante di questa categoria di visto è che essa
consente l’ingresso e il soggiorno in Italia, per periodi superiori a tre mesi,
anche al di fuori delle quote previste dal Testo Unico. Difatti, mentre – in
via generale – sono definite ogni anno con decreto le quote massime di
stranieri da ammettere sul territorio italiano, gli investitori che
beneficeranno del nuovo visto non subiranno tale restrizione, purché
rispettino i requisiti previsti in generale per il suo ottenimento.
Al fine di ottenere il visto per investitori lo straniero dovrà effettuare,
in via alternativa:
- un investimento di almeno 2 milioni di euro in
titoli di Stato, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
- un investimento di almeno 1 milione di euro in
“strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e
operante in Italia” (es. azioni) da mantenersi per almeno due anni;
- una donazione di tipo filantropico di almeno 1
milione di euro per sostenere un progetto di interesse pubblico, nei
settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca
scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Inoltre, gli investitori dovranno:
– dimostrare di essere beneficiari o titolari effettivi degli importi sopra
indicati, e che le somme siano disponibili e trasferibili in Italia;
– assumere formalmente, con apposita dichiarazione scritta, l’impegno di
investire l’importo sopra indicato o di effettuare la donazione filantropica
entro tre mesi dall’ingresso in Italia;
– dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta ai fondi citati, ai
fini del proprio mantenimento durante il periodo di permanenza in Italia.
Per quanto riguarda i documenti necessari, si richiede il passaporto,
con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto
richiesto, la documentazione attestante la disponibilità dei fondi,
la possibilità di trasferirli in Italia e la loro liceità,
la descrizione delle caratteristiche e dell’identità del beneficiario
dell’investimento o della donazione filantropica.
Il visto verrà abbinato ad un permesso di soggiorno biennale, con dicitura
“per investitori” che sarà revocabile prima della scadenza, qualora
l’investitore non abbia effettuato, entro il termine di tre mesi dal suo
ingresso nel territorio italiano, l’investimento o la donazione a cui si era
impegnato.
Si segnala, inoltre, che il suddetto permesso di soggiorno sarà prorogabile
per ulteriori periodi di tre anni, qualora l’autorità amministrativa competente
abbia valutato positivamente la documentazione attestante l’avvenuto integrale
impiego della somma in questione nel prescritto termine di tre mesi e la
circostanza che essa ancora risulti investita negli strumenti finanziari
prescritti dalla norma in esame.
Ultima peculiarità di questa disposizione sarà la possibilità, per il
titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri
familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi
dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ad essi sarà rilasciato un “visto
per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico.
Nel complesso, è evidente che questa nuova tipologia di visto renderà più
semplice l’ingresso e il soggiorno in Italia per fini di investimento.
link:
mercoledì 4 ottobre 2017
GMO e gravidanza: sentenza 22720 Cassazione
Con sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del
licenziamento adottato da un datore di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice, per chiusura di
reparto, sia pure posticipato per gli effetti, alla fine del periodo di tutela.
La Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento della lavoratrice sia da definirsi nullo in quanto le uniche
eccezioni che lo consentono sono quelle indicate espressamente dall’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001.
Con tale decisione viene confutato un precedente indirizzo espresso nella sentenza n. 23684/2004 con la quale
si sosteneva che la clausola esonerativa dal divieto (cessazione dell’attività aziendale) fosse applicabile anche
alla chiusura di un reparto dotato di autonomia funzionale.
lunedì 2 ottobre 2017
Metalmeccanici Industria: welfare aziendale.
A seguito del rinnovo del CCNL
Metalmeccanici Industria, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro
di offrire ai dipendenti strumenti di welfare aziendale.
In sintesi, la ditta è tenuta a mettere a
disposizione di ogni lavoratore beni o servizi per un importo pari a 100,00
euro (che aumenteranno a 150,00 per il 2018 e a 200,00 per il 2019).
lunedì 25 settembre 2017
Metalmeccanici Industria: METASALUTE
Buonasera, dal 1° ottobre per le aziende che
applicano il CCNL Metalmeccanici Industria scatta l’obbligo di iscrivere i
dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativo Metasalute.
Il contributo è pari a 13 euro mensili per
ogni dipendente, totalmente a carico azienda, da versare tramite MAV.
I dipendenti che non intendono aderire devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti.
Cordiali saluti.
martedì 29 agosto 2017
Legge 124/2017 - Mercato e concorrenza: Professionisti
http://www.confprofessionilavoro.eu/obbligo-del-preventivo-per-i-professionisti/
Dal 29 agosto 2017 è obbligatorio, per tutte le “professioni regolamentate“, il preventivo scritto al momento del conferimento dell’incarico.
E’ questa una delle novità contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).
In particolare, la norma ha modificato l’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilendo che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi“.
il testo del comma 4 dell’articolo 9
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”
giovedì 17 agosto 2017
Tirocini gratis per i profughi
LEGA NORD EMILIA ROMAGNA: TIROCINI GRATIS PER I PROFUGHI, COSI’ SI DANNEGGIANO I GIOVANI ITALIANI IN CARCA DI LAVORO
“Tirocinanti gratis per chi assume i richiedenti asilo: è l’ennesima, gravissima beffa per i lavoratori italiani che rischiano di essere sostituiti da immigrati arrivati clandestinamente nel nostro Paese, addirittura già nel periodo della formazione”.
E’ Andrea Liverani, consigliere regionale Lega Nord Emilia Romagna, a segnalare il fenomeno in aumento, a quanto pare nei mesi del lavoro stagionale: “Su tutto il territorio regionale abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che alcune cooperative sociali, operanti nel settore dell’accoglienza, propongono, con una sorta di porta a porta, questa possibilità di inserimento lavorativo per i richiedenti asilo, alle aziende, anche del settore agricolo, in cerca di stagionali”, spiega Liverani.
“La proposta che viene fatta alle aziende è di assumere, come tirocinante, un sedicente profugo per tre mesi, pagando 450 euro per il primo mese (comprensivi degli oneri previdenziali) e nulla più, perché poi a remunerare il soggetto, per i mesi successivi, ci pensa l’ente pubblico”.
Si tratta di una sperequazione inaccettabile che danneggia gravemente i giovani italiani in cerca della prima occupazione: “E’ evidente che gli imprenditori, a loro volta in difficoltà per la crisi economica, possano preferire un bracciante a costo ridotto, rispetto ad uno da pagare a costo pieno” e in questo modo “si compie l’ennesimo raggiro, dato che i soldi pubblici utilizzati per coprire i costi del tirocinio dei profughi, arrivano comunque dalle tasche dei cittadini, che li hanno versati sotto forma di tasse”, aggiunge il consigliere.
La cosa ancor più inaccettabile, per Liverani, è che “questa possibilità di lavorare a spese della comunità, coinvolge anche i richiedenti asilo che non hanno ancora ottenuto risposta alla domanda di protezione internazionale e che, dunque, potrebbero essere dichiarati irregolari da un giorno all’altro”.
A quanto risulta, esistono svariati progetti a sostegno dei tirocini sovvenzionati destinati ai profughi e, sul tema, Liverani ha presentato una interrogazione alla giunta regionale, per conoscere, nel dettaglio, quali e quanti siano i percorsi di questo genere avviati sul territorio e con che fondi siano stati finanziati. “Il danno potenziale ai giovani italiani è gravissimo, considerando che per molti di loro il tirocinio è uno dei pochi canali di inserimento ancora aperti nel mondo del lavoro”, conclude il consigliere.
Ufficio Stampa Lega Nord Emilia-Romagna
lunedì 14 agosto 2017
Bando concessione immobili pubblici (per under 40)
http://www.agenziademanio.it/opencms/it
In gara i primi 43 immobili pubblici che verranno assegnati in concessione gratuita agli under 40
Parte la prima gara del progetto Valore Paese-Cammini e Percorsi per assegnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40. Da oggi, fino al prossimo 11 dicembre, è possibile scaricare il bando unico nazionale nella sezione Gare e Aste/Immobiliare riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 beni di loro proprietà inseriti nell’iniziativa. Per partecipare alla gara è necessario presentare una proposta che non prevede l’offerta di un canone: la valutazione si baserà unicamente sugli elementi qualitativi del progetto presentato che dovrà essere coerente con la filosofia e le finalità del progetto Cammini e Percorsi.
venerdì 28 luglio 2017
www.agenziaentrateriscossione.gov.it - Nuova area riservata intermediari
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con
la nuova Area riservata Intermediari sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it, estende e potenzia la gamma dei servizi
messi a disposizione degli intermediari e dei loro incaricati, abilitati ai
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 3, DPR n.
322/1998).
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con questi nuovi servizi,
recepisce così le esigenze di ordini e associazioni emerse grazie alla costante
collaborazione attivata da anni con la sottoscrizione di protocolli e
convenzioni.
Gli intermediari abilitati e i loro
incaricati possono non solo visualizzare online la situazione debitoria
(cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro
clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:
• ottenere una rateizzazione fino a 60
mila euro;
• richiedere la sospensione legale della
riscossione;
• effettuare il pagamento di cartelle e
avvisi;
• gestire la propria istanza di
definizione agevolata.
lunedì 10 luglio 2017
Lavoro occasionale ("nuovi voucher") dopo la circolare Inps
Il contratto di prestazione
occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità entro i limiti di reddito di seguito indicati:
DEFINIZIONE:
Sono prestazioni di lavoro
occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile
a:
- compensi fino a €
5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a €
5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- compensi fino a €
2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
DIVIETI:
È vietato il ricorso al
contratto di prestazione occasionale da parte di:
a) utilizzatori che hanno più di 5
lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo,
salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di
invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo
di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) imprese dell’edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione
di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’àmbito dell’esecuzione di
appalti di opere o servizi.
VALORE COMPENSO CONTRIBUZIONE:
-
9,00
euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni
di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro)
-
2,97
euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
-
0,32
euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali,
-
0,09
euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo minimo complessivo orario a carico del
datore di lavoro 12,38 euro.
Costo
minimo complessivo giornaliero: 49,52 euro al giorno, anche qualora la durata
effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore
(per questo punto siamo in
attesa di chiarimenti da parte della normativa).
PORTAFOGLIO TELEMATICO:
Al fine di poter ricorrere
alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che il datore di lavoro
abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con le
seguenti modalità:
-
Tramite F24;
-
Tramite strumenti di pagamento
elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti
attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili
esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti
INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono
utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi
contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
La misura dei versamenti è
individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale
dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
COMUNICAZIONE:
L’utilizzatore è tenuto a
trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento
della prestazione;
c) l’oggetto della
prestazione;
d) la data e l’ora di
inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la
durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni;
e) il compenso pattuito
per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di
durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo
il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della
dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.
REVOCA:
Nel caso in cui la prestazione
lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la
piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center,
la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al
giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta
revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
SANZIONI:
In caso
di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500
(compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un
prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata
della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile → il
relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al
rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria. In caso
di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio
della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a
prestazioni occasionali → si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la
procedura di diffida.
DIRITTI DEL PRESTATORE:
Il prestatore ha diritto:
- all’assicurazione INPS per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione
separata;
- all’assicurazione INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle
pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza
del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.
COMPENSI:
I compensi percepiti dal
prestatore sono:
- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di
disoccupato;
- sono computabili ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso
di soggiorno;
- sono computati in misura al 75%
i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di
invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo
di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito.
ESCLUSIONE:
Non
possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore
abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI:
Gli utilizzatori e i prestatori
sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di
un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le
operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione
della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il
modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei
crediti di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.
ACCREDITO COMPENSI E
CONTRIBUTI:
L’INPS provvede, nel
limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al
pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del
conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso
gli uffici della società Poste italiane Spa. L’INPS provvede altresì
all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva
del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.
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