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venerdì 25 novembre 2016

Nuovo termine per presentare la CIGO


Messaggio Inps n. 4752 del 23 novembre 2016
Con il Messaggio 4752 del 23 novembre 2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.
Si tratta di una disposizione con la quale si realizza una significativa semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle aziende.
Quest’ultime, infatti, per effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo – intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.
La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore della riforma.

mercoledì 23 novembre 2016

Omaggi, erogazioni liberali al personale dipendente

La prassi di fare omaggi ai dipendenti ma anche i collaboratori parasubordinati è ormai comune nel nostro Paese.

Il trattamento, varia in virtù della tipologia dell’omaggio stesso. Gli esempi tipici sono: i “beni in natura” quali ad es. pacchi dono o particolari “buoni” (questi ultimi devono essere spendibili soltanto in specifici esercizi, non devono essere cedibili né monetizzabili) oppure  l’omaggio potrebbe essere erogato in denaro (il cosiddetto premio natalizio o altrimenti nominato).

Affrontando direttamente il premio natalizio in denaro bisogna dire che ad oggi tale omaggio è parificato in tutto alla normale retribuzione (modifiche introdotte dall’art. 2, c. 6 D.L. n. 93/2008, a decorrere dal 29.08.2008) quindi verrà tassato in capo al dipendente e assoggettato a contributi per azienda e dipendente. Per l’azienda questo rientrerà nel costo di lavoro dipendente a tutti gli effetti.

L’omaggio in senso stretto, il pacco o strenna natalizia, segue regole differenti.

In capo al lavoratore l’omaggio è esente da tassazione ed è escluso dall’imponibilità contributiva sia per l’azienda che per il lavoratore se di valore inferiore ai € 258,23 (in tale limite deve essere ricompreso però anche ogni altro benefit concesso nell’anno al dipendente quali ad es. cellulare, auto, polizze assicurative etc.). Al contrario se la somma dei suddetti benefit e dell’omaggio superasse tale cifra, l’intera somma (non solo la differenza in eccesso) sarebbe soggetta ad imposte e contributi.

martedì 22 novembre 2016

Regione Emilia-Romagna: incentivi per imprese dell'ambito turistico, commerciale e culturale

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lattrattivita-turistico-culturale

Obiettivi

Il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1675 del 17 ottobre 2016 è finalizzato alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione del territorio, tramite la riqualificazione innovativa delle imprese turistichecommerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi.

Progetti ammissibili

  • Misura A:progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo
  • Misura B: progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi
  • Misura C: progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa

Ispettori del lavoro e sanzioni codice della strada

Cass. sezione VI civ 12/10/2016 n° 20594.

La Cassazione, nel confermare la competenza degli Ispettori del lavoro ad irrogare le sanzioni del Codice della Strada in materia di tempi di guida dei conducenti, ribadisce il principio in base al quale il controllo dei limiti temporali dell'orario nell'autotrasporto è finalizzato a garantire sia la sicurezza della circolazione che la tutela del lavoratore.

Distacchi transfrontalieri: nuova comunicazione

Ministero del Lavoro.
Decreto 10/08/2016
(GU n° 252 del 27/10/2016)


Il prestatore di servizi che intenda distaccare un lavoratore nel nostro Paese ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e di informare quest’ultimo in ordine all’eventuale annullamento e/o variazione dei dati.
La comunicazione (dovrà essere preventiva), dovrà essere effettuata telematicamente compilando il modello “UNI_distacco_UE” (disponibile sul sito del Ministero: www.lavoro.gov.it).


venerdì 18 novembre 2016

Installazione ed utilizzo impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali: Art. 4 Legge 300/1970

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Circolare%20INL%20n.2%20indicazioni%20operative%20%20utilizzazione%20%20impianti%20GPS-signed.pdf


L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, con la quale fornisce indicazioni operative sull’installazione ed utilizzazione di impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 300/1970.

In linea di massima, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 Legge n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

Legge 199/2016: Caporalato


Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E’ previsto, inoltre, a carico della ditta che ha utilizzato, assunto o impiegato manodopera a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, il sequestro ovvero,  qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato.