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martedì 31 maggio 2016

Cassa Integrazione: nuovi termini di presentazione

http://www.lavoroediritti.com/inps/cassa-integrazione/cassa-integrazione-nuovi-termini-di-presentazione-2015

A partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore della norma, la domanda di CIGO, ovvero di Cassa Integrazione in Edilizia ma anche negli altri settori interessati, va presentata, secondo le stesse modalità del passato, ma obbligatoriamente entro 15 giorni dall’inizio della fruizione della sospensione/riduzione, anziché 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso come avveniva in passato...

giovedì 26 maggio 2016

Approfondimenti tecnici: il periodo di prova

Il patto di prova è l'accordo attraverso il quale il lavoratore e il datore di lavoro concordano l'istituzione di un periodo durante il quale la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro rimane sospesa.
Durante la prova il contratto di lavoro è comunque costituito a tutti gli effetti e sono pienamente operanti diritti e doveri di ambo le parti, sebbene solo al termine del periodo di prova l'assunzione diventi definitiva. Il periodo di prova ha lo scopo di permettere a ciascuna delle due parti contraenti un contratto di lavoro di valutare la convenienza e l'opportunità di instaurare il rapporto di lavoro in via definitiva.
Il patto di prova è una clausola facoltativa del contratto di lavoro subordinato. Durante il periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto senza obbligo di garantire il periodo di preavviso, né di corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
La parte che recede non deve fornire alcuna motivazione alla parte che riceve il recesso: di fatto è un recesso ad nutum.

Forma del contratto
Il patto di prova deve essere stipulato in forma scritta. La carenza della stessa determina l'inesistenza del patto, con la conseguenza che l'eventuale licenziamento per mancato superamento del periodo di prova sarebbe assoggettabile all'ordinaria disciplina sul licenziamento.
La possibilità di stipulare il patto di prova è data alle parti per un periodo puntualmente individuato: la stipula deve essere antecedente all'effettivo inizio di prestazione dell'attività oppure, al più tardi, contemporanea a tale momento. Anche in questo caso, la conseguenza prevista per la stipula al di fuori dei termini è la nullità del patto. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria la contestualità della firma da parte di entrambi i contraenti.

Elementi obbligatori del patto
Nel patto di prova è necessario inserire l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. L'indicazione del solo inquadramento in applicazione dei parametri del contratto collettivo potrebbe comportare la stipula di un patto di prova nullo. Ai fini della validità del patto di prova, lo stesso deve contenere l'indicazione precisa delle mansioni affidate al lavoratore. Sebbene la giurisprudenza ritenga possibile far riferimento al sistema classificatorio del contratto collettivo, ciò potrebbe non essere sufficiente nelle realtà aziendali complesse o in caso di mansioni da svolgere molto specifiche o in caso di assegnazioni ad un particolare reparto o ufficio, in quanto il contratto collettivo potrebbe prevedere per il medesimo livello vari profili professionali. Ecco perché nella redazione di una lettera di assunzione è opportuno indicare in modo preciso le mansioni affidate al lavoratore.

La durata
La legge fissa la durata massima del periodo di prova in sei mesi.
Nei fatti, tuttavia, tale periodo è molto spesso ridotto dai contratti collettivi, anche in relazione al livello di inquadramento e alla qualifica. Le indicazioni dei CCNL prevedono il limite massimo di durata del periodo di prova, non derogabile dalle parti nemmeno per mutuo accordo. Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, la durata del patto di prova dovrà essere riproporzionata in ragione del termine inizialmente pattuito.
Alle parti è data la facoltà di prolungare il patto di prova in corso di svolgimento, sempre con accordo scritto e in ogni caso rispettando i limiti massimi previsti dal CCNL. Qualora le parti prevedano una proroga del periodo di prova, il patto non sarà considerato nullo se complessivamente di durata non superiore a quella massima prevista dal contratto collettivo.

L'esperimento della prova deve avere reale svolgimento, per questo motivo, il licenziamento in periodo di prova applicato al lavoratore dopo un lasso di tempo oggettivamente troppo breve per una puntuale valutazione, potrebbe risultare invalido. Si segnala in ogni caso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, ciò comporterebbe l'obbligo di proseguire il rapporto di lavoro per la parte rimanente del periodo di prova o di risarcire il danno subito e non la nullità integrale del patto.
Per la valutazione di eventuali sospensioni del periodo di prova, con particolare riguardo ai periodi di malattia o infortunio, in quanto eventi non prevedibili al momento dell'assunzione, è opportuno attenersi alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
 
Dott. Dimitri Cerioli
 

lunedì 23 maggio 2016

Ministero del lavoro: rapporto tra esonero contributivo biennale e triennale

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 17/2016, ha risposto ad un quesito posto da A.n.i.s.a., circa la possibile fruizione dell’esonero contributivo biennale nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso l’esonero triennale (ex L. 190/2014) per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
 
Rispondendo al quesito sopra individuato, il Ministero ha chiarito che “appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma”.
 
Fonte: Ministero del Lavoro
 

martedì 17 maggio 2016

Temporaneo stop ai finanziamenti sui nuovi tirocini Garanzia Giovani

La Regione Emilia-Romagna ha deciso da tempo che, all’esaurirsi delle risorse europee Garanzia Giovani, avrebbe investito risorse del proprio programma operativo Fse 2014-2020 per dare continuità all’iniziativa, finanziando in particolare i tirocini.
Per poter procedere con l’utilizzo di tali risorse è tuttavia indispensabile la modifica della convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Inps (convenzione che regola l’erogazione delle indennità di tirocinio), insieme alla definizione di nuove modalità operative.
In attesa di tali condizioni, che il Ministero si è impegnato a garantire in tempi rapidi, la Regione è costretta a sospendere il finanziamento del 70% dell’indennità per i tirocini che saranno attivati  a partire da lunedì 23 maggio 2016.
Ciò significa che per tutti i tirocini avviati nel periodo tra il 23 maggio e la data in cui Il Ministero autorizzerà l’utilizzo di nuove risorse, l'indennità dovrà essere erogata interamente dal soggetto ospitante.
La misura del tirocinio Garanzia Giovani, seppur priva del cofinanziamento pubblico, rimane comunque attiva per permettere ai giovani iscritti al programma di realizzare un'esperienza di avvicinamento al lavoro.
 

Pensioni, arriva il part-time agevolato: come cambia la busta paga


Parte il conto alla rovescia per il «part time agevolato». Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione. Si tratta di una misura sperimentale prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 che punta che punta a promuovere un principio d’invecchiamento attivo”, ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa.

In pratica, un punto di svolta che consentirà al lavoratore di concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. In base alle previsioni del testo normativo, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, la misura fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.

Per i lavoratori che faranno ricorso all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga. In aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.
 

lunedì 9 maggio 2016

INPS: indennità di disoccupazione DIS-COLL 2016

L’INPS ha rilasciato la Circolare numero 74 del 05 maggio 2016 sulla indennità di disoccupazione DIS-COLL per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata prorogata al 2016 per effetto dell’art. 1, comma 310 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
La circolare riporta le istruzioni applicative della indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati a seguito della legge di stabilità 2016, che ha esteso la DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è stata introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in attuazione del Jobs Act ed in via sperimentale per l’anno 2015.
La disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 310 introduce inoltre una novità, di maggior favore per i lavoratori interessati, in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL. Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL.

Destinatari della indennità di disoccupazione DIS-COLL

I destinatari della indennità DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Quindi la tutela vale anche per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto non esplicitamente esclusi dalla normativa.
Fattore rilevante ai fini della indennità è che il lavoratore in presenza dei requisiti legislativamente previsti, deve essere privo di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Quindi l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
I destinatari della DIS-COLL, devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Al riguardo l’INPS osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2016 è pari al:
  • 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Sono sempre esclusi dalla DIS-COLL:
  • gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio;
  • i titolari di partita IVA.
Per tutte le altre informazioni circa il calcolo dell’indennità DIS-COLL, la durata, le condizionalità e la decadenza vi invito a leggere la nostra guida o l’intera circolare sotto allegata.
 

INPS: cir. 75/16 – corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting

L’Inps, con la circolare n. 75 del 6 maggio 2016, integra le istruzioni operative, fornite con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura telematica per la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
La disposizione nasce dalla possibilità, prevista dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92 e prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità 2016), per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione  di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
In particolare, in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal decreto legislativo n. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.
Per operare nella procedura telematica, di seguito descritta, è necessario, preliminarmente, che la mamma si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.
In alternativa al PIN l’accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS(Carta Nazionale dei Servizi) o SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Alla luce di quanto sopra, la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher babysitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:
  • registrazione del committente;
  • accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
  • comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
  • consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.
Si precisa che la funzionalità di consuntivazione, disponibile sia per i committenti muniti di PIN  che per gli operatori di sede di sede nel menù del Lavoro Accessorio, alla voce “Gestione Voucher Telematici”,  è stata modificata in modo da consentire agli utenti la possibilità di selezionare se l’importo utilizzabile per la consuntivazione debba essere o meno decurtato dal bonus in parola, nell’eventualità che gli stessi ricorrano già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi.
 
Appropriazione bonus
Al pari di ogni committente che opera attraverso la procedura telematica,  la madre, munita di PIN, CNS o SPID , accede alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica.
Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.
Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:
  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale del bambino;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.
La mamma deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.
Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.
 
Restituzione bonus
La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.
La madre che, dopo l’appropriazione del bonus, intenda rinunciare ad una o più mensilità erogate, può farlo, pertanto, attraverso la funzione “Restituzione Bonus”.
Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:
  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale bimbo;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.