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lunedì 25 gennaio 2016

Legge di Stabilità 2016: sgravio nuove assunzioni.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. 

L’esonero non spetta alle assunzioni di: 

  • - lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, 
  • - lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. 
  • - lavoratori i quali hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015. 


Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo. 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

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