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giovedì 22 gennaio 2015

Legge di Stabilità 190/2014: Esonero contributivo (agevolazioni)

I datori di lavoro che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.
Queste le condizioni:
a) sono esclusi i datori di lavoro domestici;
b) non si applica al contratto di apprendistato;
c) sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
d) sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona;
e) l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine;
f) nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.
L’incentivo per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi.

Le imprese debbono rispettare:
a) la regolarità contributiva;
b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
c) il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello;

d) il rispetto dei diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012

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