Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della c.d. maxisanzione
nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di
lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art.
2222 c.c.).
Nel caso in cui sia presente una “valida
documentazione fiscale“, quale può essere il versamento delle ritenute
d’acconto tramite Mod. F24, ovvero la dichiarazione del Mod. 770, e dalla quale
emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di
lavoro, detto rapporto non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di
conseguenza, la c.d. maxisanzione.
In definitiva, la presenza di
documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo
oggetto di accertamento non porta all’applicazione della maxisanzione, anche se
il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con tale
tipologia contrattuale.
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