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lunedì 20 ottobre 2014

Min.Lavoro: riqualificazione del rapporto di lavoro (prestazioni di lavoro autonomo occasionale) e non applicazione della maxisanzione.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della c.d. maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art. 2222 c.c.).
Nel caso in cui sia presente una “valida documentazione fiscale“, quale può essere il versamento delle ritenute d’acconto tramite Mod. F24, ovvero la dichiarazione del Mod. 770, e dalla quale emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, detto rapporto non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di conseguenza, la c.d. maxisanzione.

In definitiva, la presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento non porta all’applicazione della maxisanzione, anche se il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con tale tipologia contrattuale.

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