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lunedì 28 ottobre 2013

INPS: nessun incentivo per i lavoratori della "piccola mobilità"

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2025-10-2013.htm

Come è noto, per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità).
Con la circolare 13/2013 l’Istituto ha chiarito che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si scioglie parzialmente la riserva formulata e si precisa quanto segue:
  1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  2. non è possibile riconoscere  le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione.
 
Assunzioni in apprendistato, ai sensi dell’ articolo  7, co. 4, d.l.vo 167/2011.
 
La mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei rapporti istaurati, ex art. 7, co. 4, d.l.vo 167/2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236  e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo,  saranno forniti i criteri per individuare la disciplina contributiva applicabile dopo  i necessari chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  Il Direttore Generale  
  Nori  
 

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