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lunedì 30 settembre 2013

L. 99/2013: Modifiche alla normativa sui contratti a termine

La legge 9 agosto 2013, n. 99 apporta modifiche alla normativa sui contratti a termine.

La casuale del contratto (esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive) non è richiesta:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva della eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.L.vo n. 276/2003;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Viene abrogato il comma 2 – bis dell’art. 4 che non consentiva la proroga per il contratto a tempo determinato “acausale”: di conseguenza, tale contratto ora può essere prorogato come gli altri contratti a termine (massimo 12 mesi), essendo allo stesso applicabile “in toto” la disciplina della proroga.

Altre novità intervengono con la modifica dell’art. 5.
La prima concerne il comma 2 del contratto che viene considerato a tempo indeterminato dalla scadenza dei trenta giorni (se il precedente rapporto aveva una durata inferiore a 6 masi) o dei cinquanta giorni (se superiore), in caso di sforamento oltre il termine temporale fissato, pur se il contratto è stato stipulato come “acausale.
La seconda novità (nuovo comma 3 dell’art. 5) è che lo “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro torna ad essere di 10 o 20 giorni, a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a sei mesi o superiore. La disposizione non si applica alla ipotesi di due assunzioni successive a termine (comma 4), ai contratti per attività stagionali (comma 4 – ter) e laddove vi sia una previsione specifica dei contratti collettivi, anche aziendali, che potrebbero abbassare ulteriormente o annullare “lo stacco”.

1 commento:

  1. Alla luce delle novità introdotte dal Decreto "Lavoro" (DL n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013) in tema di pause obbligatorie tra un contratto a termine e l'altro, il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti circa la loro corretta applicazione.
    In particolare, riguardo gli accordi conclusi dalla contrattazione collettiva per la riduzione degli intervalli temporali fra due contratti a termine (20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto superiore a 6 mesi) in base al quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), gli stessi sono da considerarsi superati dal recente intervento del Legislatore, che ha stabilito termini di intervallo inferiori ai precedenti (pari rispettivamente a 10 e 20 giorni).

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