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venerdì 24 maggio 2013

SICUREZZA: Documento Valutazione Rischi (DVR)

AVVISO
Si ricorda che, a partire dal 01 giugno 2013, decorre l’obbligo per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

A decorrere dal 01 giugno 2013 la sola autocertificazione non è più sufficiente: coloro che, avendo meno di 10 addetti, non sono in possesso di un documento di valutazione dei rischi, devono provvedere ad adeguarsi. Sulla base di quanto chiarito dalla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro il 22/11/2012, chi fosse già in possesso di un DVR che sia conforme a quanto previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del DLgs 81/2008, non deve necessariamente rielaborarlo.

Pertanto, per chi non avesse ancora provveduto per non incorrere in pesanti sanzioni civili e penali, si consiglia caldamente di sollecitare il delegato per la sicurezza a redigere il nuovo DVR al più presto possibile.

Il TU sulla sicurezza sopra richiamato prevede sanzioni penali e/o amministrative di notevole entità, che possono portare anche alla sospensione/chiusura dell’attività nel caso in cui il Datore di lavoro non metta in atto tutte le misure di sicurezza previste.

Si rammenta, inoltre, che la maggior parte delle agevolazioni fiscali, contributive fino ad oggi esistenti e molte forme contrattuali “flessibili” (apprendistato, intermittente, sostituzione maternità etc.) sono subordinate al rispetto della Legge sulla Sicurezza del Lavoro.

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