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lunedì 11 febbraio 2013

Riforma Forense

Riforma forense 2013 sulla professione dell’avvocato al via dal 2 febbraio scorso. Ad annuncia le novità per gli avvocati è stato il Consiglio nazionale forense, con una circolare. Vediamo queste novità in sintesi.

Riforma forense, ecco la principali novità

Pubblicità informativa, libera pattuizione dei compensi, preventivo scritto su richiesta, obbligo di formazione continua, sono queste alcune delle principali novità della riforma forense 2013, prevista con la legge n. 247 del 2012.  Così dal 2 febbraio scorso sono in vigore:
- le STP, società tra professionisti e quindi anche tra avvocati, per cui  occorre però un decreto delegato, mentre per le associazioni multidisciplinari occorre un decreto del Ministero della giustizia;- obbligo di formazione continua,  secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento;
- obbligo di stipulare una polizza assicurativa, per chi ne è già in possesso, vige l’onere di informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell’Ordine. Così l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. L’adempimento dell’obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie;
- libera pattuizione dei compensi, stabiliti tra professionista e cliente, non più sulla base di minimi e massimi tariffati;
- obbligo di fornire un preventivo,   in forma scritta su richiesta del cliente, al momento del conferimento dell’incarico;
- durata tirocinio non superiore ai 18 mesi, così il  praticantato passa da 24 mesi a 18 e viene retribuito. Inoltre, si potranno svolgere fino a due tirocini alle stesse condizioni di impegno. L’esame di Stato sarà più rigido e sparisce la possibilità di utilizzare nella redazione degli elaborati i testi commentati;
- pubblicità informativa, l’avvocato con qualsiasi mezzo, purchè si diano informazioni corrette e veritiere, può farsi pubblicità.

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