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giovedì 20 dicembre 2012

Auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo

Tanti auguri.


mercoledì 19 dicembre 2012

INPS: Risoluzione consensuale e ASpI

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 18-12-2012
Messaggio n. 20830



OGGETTO:
Lavoratori cessati per risoluzione consensuale ex art. 7 legge 15 luglio  1966 n. 604  come modificato dall’art.1 comma 40 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Precisazioni.


 
 



La legge 28 giugno 2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3 luglio 2012  ha dettato, tra l’altro, una nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria.

In particolare l’art. 2, comma 1, di questa legge di riforma istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dalla predetta data, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione:
-        Indennità di disoccupazione (ASpI);
-        Indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Ai sensi dell’art.2 comma 5, della legge di riforma sono esclusi dalla fruizione delle predette indennità, tra l’altro, i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, come modificato dall’art.1 comma 40 della legge n.92 del 2012, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, disposto da datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all’art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b) della legge di riforma.
Il citato art. 7, comma 7, della legge n. 604 del 1966 stabilisce infatti che se la conciliazione ha avuto esito positivo e sia stata concordata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l’Impiego ( ASpI ).
Conseguentemente, il lavoratore interessato, in presenza dei requisiti legislativamente richiesti, può ottenere la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI.  
Sulla base del quadro normativo così delineato, la nuova procedura di conciliazione è vigente dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge di riforma), mentre la disciplina dell’indennità di disoccupazione collegata all’ASpI è istituita solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Come segnalato da alcune Sedi e da alcuni Patronati, sono state respinte domande di indennità di disoccupazione ordinaria, attualmente vigente, relative a casi di cessazione del rapporto di lavoro derivanti da risoluzioni consensuali ottenute in sede conciliativa con la procedura richiamata.
L’esito descritto è sostenibile attraverso una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata. Parimenti, non può non essere evidenziato che questa interpretazione provoca una disparità di trattamento consistente in una mancata tutela nei mesi di “transizione” del 2012, in presenza di una procedura conciliativa che solo nel 2013 potrà portare al riconoscimento di una indennità di disoccupazione collegata all’ASPI.
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha espresso parere concorde, si ritiene che l’ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente.
Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione  dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.
Le Sedi dovranno,  pertanto, provvedere a definire, secondo questo indirizzo interpretativo, le domande di disoccupazione non ancora definite e al riesame, in autotutela, delle domande respinte di indennità di disoccupazione ordinaria presentate in esito alle predette procedure conciliative attivate a far data dal 18 luglio 2012.


Il Direttore Generale


Nori



martedì 18 dicembre 2012

INPS: Circolare 140 del 14/12/2012 - ASpI

L’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ASpI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonchè per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.

Con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 sono illustrati l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle istruzioni operative.



lunedì 17 dicembre 2012

SICUREZZA: D.I. 30/11/2012

Visto….

DECRETANO:
Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione “sicurezza nel lavoro”.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
Roma, 30 novembre 2012

giovedì 13 dicembre 2012

Pasticciere o Pasticcere?

Link: http://www.dizionario-italiano.it/linguamadre/articolo.php?art=55

Un lettore ci scrive:

«Le chiedo di indicarmi qual è la forma corretta tra pasticcere e pasticciere o se è possibile usarle entrambe. Ho posto questa domanda al titolare di una rubrica di lingua di un giornale online, il quale ha risposto che si possono usare tranquillamente tutte e due le forme pasticciere e pasticcere poiché sono entrambe corrette.»
No, non sono assolutamente d’accordo. La forma più corretta, anzi la sola forma corretta, è la prima, pasticciere (con la i) e per un motivo semplicissimo: la i fa parte integrante del suffisso iere. Detto suffisso indica un mestiere, un'attività, una professione: banca/banchiere; porta/portiere; pasta o pasticcio/pasticciere. Può indicare anche un oggetto, un dispositivo per qualcosa: candela/candeliere; pane/paniere; incenso/incensiere e via dicendo.

Ministero del Lavoro: Circolare 29/2012 co.co.pro

Link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/182249CE-5BDC-439F-9B87-6A3C0254A599/0/20121211_Circ_29.pdf

Indicazioni operative per il personale ispettivo.

INPS: Circolare n° 137 Novità in materia di incentivi all’assunzione

Link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

La legge 28 giugno 2012, n. 92  ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori. Si illustrano i principi generali introdotti dalla legge e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

lunedì 10 dicembre 2012

INPS: Codici apprendisti - Messaggio 20123

L'INPS, con il messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti, a supporto della circolare n. 128/2012, circa la modalità di compilazione del flusso UniEmens e la dichiarazione “de minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo connesso all’istituto contrattuale dell’apprendistato.

I codici tipo contribuzione preceduti dalla qualifica “5” (apprendisti) “A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2” continueranno ad avere validità fino al 31/12/2012.
I codici tipo contribuzione “D0-D1-D2”, potranno continuare ad essere utilizzati per contraddistinguere, fino alla loro scadenza, gli eventuali rapporti di apprendistato costituiti ai sensi della legge n.196/1997.  
I nuovi codici tipo contribuzione: “J0-J1-J2-K0-K1-K2- “nonché  “APPA- APPB-APPC”  saranno, invece, resi obbligatori a partire dalle denunce contributive riferite a “gennaio 2013”.  
Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità e contraddistinti dal codice tipo contribuzione “J3-J4-J5–K3-K4-K5” si confermano le disposizioni di cui al punto 7.1 della medesima  circolare.
I datori di lavoro possono utilizzare i codici tipo contribuzione “J3-J4-K3-K4” e  il codice causale “MOAP”  da gennaio 2012 mentre i  codici “J5-K5” potranno essere utilizzati per periodi di paga non anteriori a luglio 2013

ECONOMIA: Italia

Due cose devono essere sistemate in Italia, ed entrambe sono oltre la portata dei tecnocrati.
L’annuncio di Mario Monti, di aver l’intenzione di dimettersi da primo ministro, ci dice due cose: la politica sta entrando in gioco, e la crisi sta peggiorando di nuovo.

Ho sempre rispettato Mr Monti come commissario europeo e saggio osservatore degli affari europei, ma sono più scettico circa la sua performance come capo del governo in Italia. L’adulazione acritica di cui a volte ha goduto era basata sull’idea che si potessero risolvere i problemi dell’Italia mettendo da parte la politica, imponendo alcune riforme e molta austerità. In Italia vi era consenso sul fatto che solo un governo tecnocratico avrebbe potuto consegnare questo tipo di politiche.

La magia Monti è sembrata funzionare per un po’ – molto più a lungo di quanto mi aspettassi. I rendimenti sui titoli italiani a 10 anni sono scesi a circa 200 punti base durante il suo mandato, perché gli investitori, alla disperata ricerca di buone notizie, volevano credere alla magia.

Ma l’anno di Monti è stato una bolla, buona per gli investitori finché è durata, ma che ora si è sgonfiata. E probabilmente gli italiani e gli investitori stranieri non ci metteranno molto a capire che ben poco è cambiato nel corso dell’ultimo anno, ad eccezione del fatto che l’economia è caduta in una profonda depressione.
Ora ci sono due cose che devono essere sistemate in Italia, entrambe profondamente politiche e oltre la portata dei tecnocrati

La prima è quella di invertire immediatamente l’austerità – essenzialmente smantellare il lavoro di Monti. Gli aumenti delle tasse e i tagli alla spesa hanno un effetto controproducente. Riducendo sia il debito che la crescita, il rapporto debito-PIL nel breve periodo è aumentato, e dubito che nel lungo si ridurrà di molto. Il peggioramento nella sostenibilità del debito pubblico Italiano diventerà molto più chiaro il prossimo anno, quando avremo più dati statistici sugli effetti calamitosi dell’austerità.

Gli effetti si fanno già sentire, anche prima che il bilancio 2013 entri in esecuzione. Il carico fiscale sulle famiglie italiane è quasi raddoppiato questo mese – a seguito dell’introduzione di un nuovo sistema di tasse sulla proprietà  che ha avuto l’effetto immediato di stroncare le vendite pre-natalizie. Confcommercio, un’organizzazione di imprese dei servizi, stima una caduta dei consumi del 13 per cento.

La seconda priorità è quella di scendere in campo contro Angela Merkel. Una cosa che Mr. Monti non voleva – e non era capace – di fare. Ha provato un po’ a farsi sentire in occasione del vertice europeo di giugno, ma non è mai riuscito ad affrontare il cancelliere tedesco sull’unica cosa che conta: che senza una qualche forma di mutualizzazione del debito – come un eurobond – sarebbe stato difficile che un paese con un rapporto debito-PIL del 130 per cento e una crescita praticamente a zero potesse rimanere all’interno dell’eurozona, e continuare a rinnovare il suo debito per sempre. Solo un leader eletto è in grado di forzare una scelta. Non si può pretendere da un primo ministro tecnocratico di minacciare una contro-mossa credibile  se la risposta è no.

Spesso mi viene chiesto cosa farebbe la Germania di fronte alla scelta tra un eurobond e  un’ uscita dell’Italia. Io credo che Berlino reagirebbe  in un batter d’occhio a una tale situazione di stallo. La ragione per cui Monti era così popolare in Germania era che la sua bolla e la sua austerità e facevano buon gioco al cancelliere nel ritardare le decisioni difficili sulla risoluzione del debito e la riforma istituzionale a dopo le elezioni tedesche del prossimo anno.

Ma il tipo di leader che sarebbe necessario, è in vista? Pier Luigi Bersani, il leader del Partito Democratico appena eletto, chiaramente non è l’uomo giusto. E’ parte dell’ala conservatrice del centro-sinistra che sostiene l’austerità di Monti e un po’ meno le riforme strutturali – la peggiore combinazione possibile.

Matteo Renzi, il giovane sindaco di Firenze, che ha perso contro l’onorevole Bersani, avrebbe potuto essere un candidato più capace di riportare fiducia nella politica italiana. Ma con l’altro in cima e il suo partito saldamente avanti nei sondaggi, mi aspetto che l’establishment ora cercherà di lanciarlo come il prossimo cavallo, l’uomo con più probabilità di gonfiare un altro po’ d’aria dentro la bolla.

Un’altra possibilità è un ritorno di Mario Monti in una campagna politica, come candidato di un’alleanza centrista.

Che dire di Silvio Berlusconi, il cui ritorno in prima linea ha provocato le imminenti dimissioni di Mario Monti? Egli non diventerà primo ministro. Gli italiani ne hanno avuto abbastanza di lui, anche se nella destra gode ancora di una certa popolarità .

Ma per quanto inutile e comico possa essere stato Berlusconi nel suo ultimo mandato, la sua diagnosi dei problemi italiani da quando ha lasciato è stata precisa. L’Italia ha bisogno di un nuovo accordo della zona euro, ha detto, aggiungendo che anche un’uscita non dovrebbe essere trattata come un tabù.  Ed ha ripetutamente affermato che l’austerità non funziona.  Avrebbe dovuto dirlo quando era primo ministro.
Il risultato delle elezioni è ulteriormente complicato dal ruolo anti-euro del Movimento Cinque Stelle condotto dal comico Beppe Grillo , che ha mantenuto il secondo posto nei sondaggi per qualche tempo.
Il miglior risultato per l’Italia sarebbe un leader politico che forza il problema del futuro in Italia con una visione lucida della scelta che la zona euro e il paese dovrà fare. In caso contrario, l’Italia rischia di essere spinta in una posizione come quella della Grecia, che ha seguito politiche simili e non ha più scelta.

Link: http://www.investireoggi.it/economia/financial-times-la-politica-fa-scoppiare-la-bolla-monti/#ixzz2EeE1moxy

INPS: Messaggio 20194

Gestione separata di cui all’art.2, co. 26, L. 335/1995. Chiarimenti concernenti il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU. Msg. n. 011111 del 3 luglio 2012. Chiarimenti.

Spettacolo (ex Enpals): Agibilità

IMPRESE

Tra l’organizzatore dello spettacolo e l’impresa che ingaggia i lavoratori chi è competente a richiedere il certificato di agibilità?
L’obbligo del possesso del certificato di agibilità ricade sull’impresa che ha direttamente scritturato lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modifiche e integrazioni. Qualora le imprese operanti nel campo dello spettacolo non scritturino direttamente i lavoratori dello spettacolo, ma operino in forza di contratti stipulati con soggetti occupanti lavoratori appartenenti alle suddette categorie, le stesse imprese dovranno accertare preventivamente che tali soggetti siano muniti del certificato di agibilità. L’obbligo di munirsi del certificato di agibilità riguarda anche le imprese straniere operanti in Italia. Le imprese appartenenti all’UE o a Paesi con i quali esistono accordi bilaterali stipulati in materia previdenziale che verseranno i contributi nel paese d’origine dei lavoratori impiegati richiederanno l’agibilità in regime di esenzione contributiva.
Un gruppo di musicisti deve esibirsi in un locale pubblico in occasione di un matrimonio. Deve essere richiesto il certificato di agibilità?
Si. La richiesta del certificato di agibilità ed il pagamento dei contributi previdenziali devono essere effettuati dal gestore del locale, qualora il medesimo, ai fini dell'organizzazione della manifestazione, abbia scritturato direttamente il gruppo musicale. Nel caso un cui, invece, il privato che organizza lo spettacolo abbia ingaggiato direttamente una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agilità e del relativo versamento dei contributi. In ogni caso il gestore del locale presso cui agisce il lavoratore dello spettacolo ha l'obbligo di accertare la sussistenza del certificato di agibilità.
Il certificato di agibilità può essere richiesto dal commercialista in nome e per conto di un'impresa ?
Si purchè il commercialista, appositamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sia iscritto all'albo di cui all'art. 1, L. n. 12/1979 e ciò sia comprovato da idonea documentazione.
E' possibile ottenere un certificato di agibilità per un periodo di tempo indefinito?
No. In nessun caso è consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo cosiddetti "aperti" a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. Il certificato di agibilità è rilasciato, infatti, in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi. In particolare, la validità del certificato di agibilità deve essere circoscritta ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta.
Entro quale termine è possibile variare un'agibilità?
Le variazioni al certificato di agibilità dovranno essere comunicate entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa in quanto al momento della richiesta di esibizione del certificato di agibilità da parte del personale ispettivo, i dati relativi alle persone occupate e alle date di impegno dei singoli lavoratori dovranno essere coerenti con la situazione rilevata dai medesimi ispettori.
Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della manifestazione e, comunque, non oltre 5 giorni dalla prestazione lavorativa, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore opportunamente documentata.
Quali variazioni all'agibilità devono essere comunicate alla gestione ex Enpals?
L'impresa è obbligata a notificare ogni variazione dei dati iniziali. In particolare:
  • data dell'evento;
  • periodo di occupazione dei lavoratori;
  • periodo d'agibilità;
  • lavoratori occupati;
  • retribuzione giornaliera.
Devono essere allegati i contratti all'agibilità telematica?
Nella richiesta di agibilità telematica non dovranno essere allegati i contratti; in ogni caso, l'impresa, custodirà presso la sede legale i medesimi affinchè possano essere, su richiesta, esibiti al personale ispettivo.
Quando e come posso richiedere l'agibilità in via telematica?
L'accesso alla procedura per la richiesta del certificato di agibilità in via telematica avviene previo rilascio del codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. La procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e consente, quindi, di inoltrare la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge, e comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il certificato di agibilità a titolo gratuito dove può essere richiesto?
Dal 1° gennaio 2013 il certificato di agibilità a titolo gratuito deve essere richiesto esclusivamente in via telematica. Fino al 31 dicembre 2012 può essere richiesto, in alternativa, attraverso la presentazione del cartaceo.

LAVORATORI

Un gruppo di musicisti deve esibirsi in un locale pubblico in occasione di un matrimonio. Deve essere richiesto il certificato di agibilità?
Si. La richiesta del certificato di agibilità ed il pagamento dei contributi previdenziali devono essere effettuati dal gestore del locale, qualora il medesimo, ai fini dell’organizzazione della manifestazione, abbia scritturato direttamente il gruppo musicale. Nel caso un cui, invece, il privato che organizza lo spettacolo abbia ingaggiato direttamente una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agilità e del relativo versamento dei contributi. In ogni caso il gestore del locale presso cui agisce il lavoratore dello spettacolo ha l'obbligo di accertare la sussistenza del certificato di agibilità.
Se un lavoratore autonomo che esercita attività musicale realizza uno spettacolo con altri lavoratori autonomi appartenenti alla stessa categoria chi deve richiedere il certificato di agibilità?
In tal caso gli adempimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilità e al versamento dei contributi gravano su ciascuno dei lavoratori interessati.
Il singolo musicista può direttamente richiedere il certificato di agibilità e versare i contributi?
Si. La legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350/2003) ha, infatti, previsto relativamente alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali alcune innovazioni in materia di certificato di agibilità e di obblighi contributivi (cfr. circolare n. 17/2004). In particolare, il lavoratore autonomo esercente attività musicale può richiedere direttamente il certificato di agibilità, il cui obbligo di custodia continua a permanere in capo al committente. In virtù della nuove disposizioni normative, inoltre, il medesimo lavoratore può provvedere direttamente al pagamento dei contributi.
Il certificato di agibilità a titolo gratuito dove può essere richiesto?
Dal 1° gennaio 2013 il certificato di agibilità a titolo gratuito deve essere richiesto esclusivamente in via telematica. Fino al 31 dicembre 2012 può essere richiesto, in alternativa, attraverso la presentazione del cartaceo.


INAIL: Circolare 66/2012 sisma

Circolare n. 66 del 7 dicembre 2012.

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ripresa dei versamenti dei premi sospesi e degli adempimenti

giovedì 6 dicembre 2012

GREEN: Idea per riciclare la carta.


La questione dei rifiuti è un tasto dolente sia nel contesto domestico che negli uffici. Solo per quanto riguarda la carta, il consumo annuo in tutto il mondo si aggira intorno ai 300 milioni di tonnellate, secondo una stima di Greenpeace, una cifra quasi da capogiro!

In questo contesto, potrebbe venire in aiuto all’ambiente un gadget ideato da alcuni designer cinesi, in grado di ‘mangiare’ fogli di carta per trasformarli in matite.

Il curioso oggetto, progettato da Chengzhu Ruan, Yuanyuan Liu, Xinwei Yuan e Chao Chen, ha la forma di una scatola con un apertura sulla parte superiore per inserire dei fogli di carta da riciclare e potrebbe essere utile per smaltire l’enorme quantità di pagine di carta da usate.

Il P&P Office Waste Processor, questo è il suo nome per esteso, si collega alla corrente elettrica e può essere avviato manualmente oppure automatico. La cover trasparente permettere di seguire il processo, durante il quale dei bastoncini di grafite vengono avvolti strettamente dai fogli di carta e rifiniti con un pò di colla, per dare vita a matite già perfettamente appuntite.

Il sistema non è ancora in produzione ma se gli ideatori riuscissero a risolvere alcune difficoltà dovute all’approvvigionamento di colla e di grafite e implementassero in modo più funzionale il tempera-matite inserito nel congegno, il P&P potrebbe diventare un oggetto di uso quotidiano nelle scuole o negli uffici.

Flussi ingresso 2012: online la domanda

Il Ministero dell'Interno comunica - tramite il proprio sito internet - le modalità operative per l'attivazione della procedura per i Flussi d'ingresso non stagionali 2012.
Dalle ore 9.00 del 7 dicembre 2012 fino alle 24.00 del 30 giugno 2013 sarà possibile inviare le domande, esclusivamente per via telematica attraverso la Procedura on-line per i 'Flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012'.
La quota complessiva di ingressi è di 13.850 unità.
Le complete modalità operative della procedura sono state dettate dalla circolare congiunta Interno-Lavoro del 26 novembre 2012.

INPS: Riduzione contributi autonomi pensionati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15/11/2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.

L’Istituto provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.

CCNL Metalmeccanici

E' stato siglato, in data 5 dicembre 2012,  il rinnovo contrattuale per il triennio 2013/2015 dei metalmeccanici. L'intesa sull'accordo, che interessa circa 1,6 milioni di lavoratori, ha visto la firma di Fim-Cisl, Uilm, Fismic e Ugl-metalmeccanici e Federmeccanica, con l'assenza della Fiom-Cgil.
Viene previsto un aumento salariale complessivo di 130 euro (parametrato al quinto livello).
Altre modifiche riguardano:

- la quota dell'elemento perequativo (pari a 485 euro/anno) per i lavoratori esclusi dalla contrattazione aziendale.
- incrementate le maggiorazioni previste per lavoro notturno, l'indennità di trasferta e la reperibilità.
- part time: accoglimento garantito della richiesta avanzata dal lavoratore nel rispetto di una soglia limite del 4% della forza lavoro
- orario di lavoro: incentrato su uno scambio sulla flessibilità tra le esigenze dell'impresa e del mercato e quelle dei lavoratori. In pratica, i lavoratori potranno contare sulla flessibilità di orario in ingresso e in uscita, mentre le aziende vedranno aumentare di 16 ore/anno gli attuali limiti per l'orario plurisettimanale e lo straordinario, con possibilità di utilizzare un mix dei due istituti (fino a 120 euro l'anno). Tale ulteriore disponibilità da parte del lavoratore verrà retribuita con una maggiorazione del 58% del salario orario.
- incremento del contributo versato dalle aziende al Fondo sanitario integrativo dei metalmeccanici, che salirà fino al 108 euro/anno entro il 2015.
- tutela della malattia: aumentano i periodi di assenza dal lavoro pagati al 100%, mentre quelli pagati al 50% arrivano ora all'80 per cento. Dopo il 61° giorno di assenza per malattia, ogni nuovo evento verrà poi considerato a se stante, e quindi non cumulabile con le malattie precedenti, come previsto nel vecchio contratto.

CCNL Alimentari e Panificazione

Con Accordo del 29 novembre 2012, CNA Alimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, CLAAI e le OO.SS. FLAI - CGIL, FAI - CISL e UILA - UIL hanno inteso prorogare, fino al 30 aprile 2013, la validità dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 con il quale il settore artigianato aveva regolamentato la nuova disciplina dell'apprendistato (ex Decreto Legislativo n. 167/2011), in attesa del recepimento dei singoli CCNL.
Pertanto, fino al 30 aprile 2013, le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione (Alimentari e Panificazione - Aziende Artigiane) possono assumere lavoratori mediante contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi di quanto disposto nell'Accordo Interconfederale 3 maggio 2012 .

INPS: Inquadramento maestri di sci.

Messaggio Inps n° 20027 del 05/12/2012

In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell’attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.

Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.

Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.

Ne consegue che l’obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.

Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo on-line.

In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.

Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per l’attività che determina l’iscrizione testimonia la continuazione dell’attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di cancellazione.


INAIL: DETDG 05/12/2012 n° 48

Organo: INAIL - DIRETTORE GENERALE
Documento: DETDG del 5 dicembre 2012 n. 48
Oggetto: Gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica fotovoltaica da realizzarsi nella sede provinciale di Teramo, Via F. Franchi n. 34. Direzione Regionale Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997 n. 367;
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 83;
viste le Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009, ed in particolare l'art. 86 che attesta la competenza alla nomina delle Commissioni per le procedure contrattuali in capo al Direttore Generale;
vista la determinazione del Direttore Generale pro-tempore n. 48 del 17 novembre 2008 in tema di Commissioni di gara per appalti di lavori, forniture e servizi;
vista la relazione del Servizio Centrale Acquisti della Direzione Centrale Patrimonio in data 5 dicembre 2012, sulla base della proposta della Direzione Regionale Abruzzo,
DETERMINA
di nominare, per la gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica fotovoltaica da realizzarsi nella sede provinciale di Teramo, Via F. Franchi n. 34, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una Commissione così composta:
Dott. Enrico Susi
Direttore Regionale Abruzzo, con funzioni di Presidente;
Dott. Nicola Negri
Dirigente dell’Ufficio P.O.C. della D.R. Abruzzo;
Ing. Giuseppe Gabriele
Professionista della Consulenza Tecnica Regionale;

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Sig.ra Franca Marinangeli, Responsabile del settore Patrimonio della D.R. Abruzzo.
 
Roma, 5 dicembre 2012
f.to Dott. Giuseppe LUCIBELLO

martedì 4 dicembre 2012

ENPACL: Consulenti del lavoro

Contributo integrativo al 4%
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di previdenza ed assistenza dell’ENPACL, sulle fatture che saranno emesse dal 1 gennaio 2013, relative all’attività di Consulente del Lavoro, si dovrà applicare la maggiorazione del 4%.
Occorre ricordarsi di applicare tale maggiorazione anche in occasione della richiesta di preventivi per le attività da svolgere nel 2013.


Link: http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=11964

lunedì 3 dicembre 2012

Casse di previdenza dei professionisti

Consiglio di Stato: natura giuridica delle Casse di previdenza dei professionisti

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012, ha affermato che la natura giuridica delle Casse di previdenza dei professionisti è pubblica, pur avendo una organizzazione privata.
La privatizzazione che risale al 1994 non incide sul carattere pubblicistico in quanto le Casse "conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo". Infatti, sono riscontrabili una serie di elementi che configurano la natura di pubblico servizio come l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, il potere di vigilanza dei Ministeri controllanti (tra cui quello del Lavoro), il controllo della Corte dei Conti, il finanziamento connesso agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dal D.L.vo n. 509/1994 che si configura come una sorta di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.
L’inserimento nell’elenco ISTAT, tra i soggetti destinati a sostenere la manovra di bilancio, trova la propria giustificazione nel fatto che sussistono sia il controllo che il finanziamento pubblico.
Da ciò ne consegue, sotto l’aspetto meramente pratico, l’applicazione dei principi contenuti nella “spending review” dalla legge n. 135/2012.

ECONOMIA: Recessione industriale

Link: http://www.investireoggi.it/economia/litalia-nel-buco-nero-della-recessione-industriale/

Markit Economics ha diffuso oggi l’ indice Pmi manifatturiero europeo in novembre. In Europa c’è una stabilità dell’indicatore a quota 46,2, con l’Italia in controtendenza rispetto alla crescita del Pmi nei Paesi più importanti. In Germania l’indice e’ passato a 46,8 dai 46 di ottobre e in Francia sale da 43,7 a 44,5 punti. Decisamente migliore del previsto il dato nel Regno Unito, con il Pmi che si attesta  a 49,1 contro il pronostico a 48,1. Se pensiamo che ad ottobre il Pmi britannico era a 47,3, questo certifica l’ottimo stato di salute dell’economia britannica. L’Italia invece passa da 45,50 a 45,10, deludendo le stime degli analisti che parlavano di una ripresa a quota 45,90. Il dato, al di sotto della media europea, oltre a essere minore, è stato anche rivisto al ribasso, indice di una debolezza relativa ben consolidata. L’indice si è attestato al di sotto del valore soglia di 50,0 punti per il sedicesimo mese consecutivo, a seguito delle forti contrazioni della produzione, dei  nuovi ordini e dei livelli occupazionali. Inoltre i prezzi alla produzione nel settore manifatturiero sono saliti per il terzo mese consecutivo in novembre, a causa dei maggiori costi di trasporto e dei materiali grezzi. Penalizzati i clienti, infatti  i prezzi all’uscita delle fabbriche sono infatti tornati a salire per la prima volta da gennaio.

INPS: Circolare 135 Strumenti informatici

Link: http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20135%20del%2003-12-2012.pdf

1. PREMESSA
La continua evoluzione tecnologica e l’utilizzo sempre più intensivo degli strumenti informatici per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali inducono all’adozione di misure idonee indirizzate alla protezione delle infrastrutture informatiche...

COLF/BADANTI: Tredicesima e Ferie


Lavoratori Domestici: COME CALCOLARE CONTRIBUTI, TREDICESIMA E FERIE

Contributi

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio:

Basta inserire i dati richiesti nei campi previsti e cliccare sulla freccia Avanti per ottenere, al termine dell’inserimento dati, il calcolo dei contributi che il datore di lavoro dovrà versare mensilmente.

Tredicesima

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

 Esempio:
Per un lavoratore che ha lavorato dal 1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 600€ il calcolo è: 600 € x 9(mesi lavorati):12 = 450 €

Ferie

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.
 Esempio:
Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali, si moltiplicano le 12 ore per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così il numero di ore corrispondenti ad un mese di lavoro, che è pari a 52. Il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate in un mese (52) per 26(giorni). Il risultato è pari a 2. Considerando una retribuzione oraria di 8,00 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,00 € x 2 = 16,00 €. 

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario). Ciò a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.