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lunedì 12 novembre 2012

Agricoltura: Riduzione contributiva INAIL.

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201261.htm

Circolare n. 61 del 9 novembre 2012

Premessa
Tra le altre disposizioni il c.d. protocollo sul welfare1, prevede2 che, con effetto dal 1° gennaio 2008, Inail applica una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione è concessa alle imprese:
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.
Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
  • sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
  • hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza4;
  • non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l'annualità cui si riferisce lo sconto5. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni "denunciati" sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l'applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto.
  • non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro

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