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martedì 20 novembre 2012

INPS: Sanzioni

Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=7896

LE SANZIONI CIVILI

Il mancato versamento dei contributi e dei premi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio consistente nell'addebito di somme aggiuntive, che maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione. La materia è stata oggetto di regolamentazione dapprima da parte della legge n. 48/1988, e poi dalla legge n. 662/1996, contenenti norme applicabili da parte di tutte le gestioni previdenziali e assistenziali. Oggi la disciplina è contenuta nella legge n. 388/2000 che oltre ad avere una particolare portata innovativa fornisce un netto criterio distintivo tra omissione ed evasione contributiva (art.116, comma 8, lettere a. e b.). Per omissione contributiva si intende l’omesso o ritardato pagamento di contributi e premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Costituisce evasione contributiva quella connessa a registrazioni non effettuate o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.  Tale ipotesi si verifica quando “il datore di lavoro, con l' intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.

La loro misura

La legge 388/2000, con l’obiettivo di favorire l’eliminazione del lavoro irregolare, ha rideterminato le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta. Di seguito la quantificazione delle sanzioni civili rispettivamente ricondotte a  evasioni e omissioni contributive:
  • nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (oggi pari al 6,5%: 5,5 + TUR 1%);
  • nel caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge. Tuttavia, se il datore di lavoro provvede a denunciare spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo versando quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà identica a quella prevista nel caso di omissione.
Sia nell’ipotesi di omissione che di evasione contributiva, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che l'impresa abbia provveduto all’ integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso determinato con Decreto del Ministero delle finanze, attualmente fissato nella misura dell’ 6,8358% in ragione annua (art. 116, comma 9). Per le inadempienze contributive derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto dal giudice o dall'Ente, se il pagamento è effettuato entro i termini fissati dall'Ente, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali fino a un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza (oggi pari al 6,5%: 5,5 + TUR 1%).

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per  sanzione amministrativa si intende la conseguenza giuridica ad un illecito amministrativamente censurato al quale il nostro ordinamento ricollega, in via principale, il pagamento di una somma di denaro ed in via secondaria o concomitante, provvedimenti che limitano il godimento di beni tanto da arrivare fino alla privazione della proprietà degli stessi. L’illecito amministrativo quindi si concretizza in conseguenza della  violazione di un precetto  che in se ha come obiettivo la salvaguardia di interessi pubblici di specifica attribuzione alla Pubblica Amministrazione, interessi che vengono a realizzarsi attraverso la comminazione di una “ sanzione amministrativa Una concreta disamina sull’applicazione della sanzioni amministrative non può prescindere dal riferimento alla Legge 689/1981 la quale, con evidente mandato di raccordo della disciplina delle violazioni amministrative, è stata la prima espressione legislativa che è riuscita a meglio discernere gli aspetti penalistici da quelli sulla responsabilità patrimoniale, tanto che la materia da essa regolamentata viene comunemente definita “Depenalizzazione”.

La disciplina

A tutt’oggi, la Legge 689/1981, pur con gli adattamenti subiti nel corso degli ultimi anni, deve essere considerata un vero e proprio ”codice” di orientamento sugli illeciti amministrativamente sanzionabili tra cui si inseriscono, relativamente alle specifiche attività della gestione ex Enpals, le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Tale legge ha apportato sostanziali novità al sistema sanzionatorio previsto per la violazione di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in particolare ha attribuito poteri più incisivi agli organi di vigilanza in merito all’accertamento di violazioni che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Il procedimento

A seguito dell’accertamento ispettivo durante il quale vengono rilevate violazioni non connesse all’omesso/ritardato versamento dei contributi (ex art. 35, comma 7, Legge 689/81), l’ispettore mediante processo verbale di illecito amministrativo  contesta immediatamente o notifica la violazione al trasgressore entro 90 giorni (360 giorni se il destinatario risiede all’estero). L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Ai sensi dell’art.16, è ammesso il  pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la violazione è tenuto a compilare il  rapporto  corredato dalla prova della eseguita contestazione o notificazione da inviare all’Ispettorato del Lavoro che provvederà all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione tranne i casi in cui si tratta di violazioni consistenti nell’evasione contributiva in cui il rapporto è trasmesso al Dirigente della Sede territorialmente competente. Tra la notifica della violazione e la redazione del rapporto l’interessato può presentare entro 30 giorni  memorie difensive  e chiedere altresì di essere ascoltato personalmente dal Dirigente della Sede territorialmente competente, il quale, valutati gli scritti difensivi e le eventuali argomentazioni esposte verbalmente, con propria determinazione dirigenziale comunica all’interessato la decisione assunta. Avverso il provvedimento è ammesso entro 30 giorni il ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Ente. Ad integrare la normativa in esame è intervenuto il D.Lgs 23 aprile 2004 n.124 recante “ razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”, il quale ha introdotto il potere di diffida, estendendolo limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate. Infatti, il predetto Decreto legislativo, all’art.13 prevede che in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative sanabili, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze fissando il relativo termine (10 giorni). In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell' importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio Si precisa che sono comunque sanabili le violazioni riguardanti adempimenti di tipo meramente documentali , quindi, omissive ed, inoltre, che non è consentito rateizzare le somme dovute a seguito di diffida.

L’attività di vigilanza

L'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, sebbene con differenti competenze, è affidata non soltanto al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdena sociale ma anche al personale ispettivo degli Enti previdenziali, nell'ambito dell' attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. La gestione ex Enpals svolge tramite il personale ispettivo funzioni di accertamento in materia contributiva, assicurando in tal modo la tutela pensionistica obbligatoria agli operatori del settore dello spettacolo e dello sport. L’attività ispettiva è stata recentemente adeguata all’evoluzione del mondo del lavoro con il D.Lgs. n. 124/2004 recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L.14 febbraio 2003, n. 30”. Con il riassetto delle disposizioni in materia ispettiva, il D.Lgs.n.124/2004 ha attribuito un ruolo particolarmente significativo al Ministero del Lavoro, che si pone al vertice della struttura gerarchica del sistema ispettivo, rafforzando sia la sua azione d’indirizzo che quella di coordinamento. In tale impianto organizzativo, delineato dal citato decreto legislativo, risulta, naturalmente, ribadita l’attribuzione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale al personale di vigilanza della gestione ex Enpals, che opera con la qualifica di pubblico ufficiale nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi contributivi. In particolare, i poteri conferiti agli ispettori di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali , di acquisizioni delle dichiarazioni dai lavoratori e dai prestatori di lavoro, già previsti dalle precedenti disposizioni di legge, risultano rafforzati ed ampliati in particolar modo dall’attribuzione del potere di diffida nei casi per i quali sono irrogabili le sanzioni amministrative a seguito di violazioni sanabili (cfr. art. 13, comma 4 D.Lgs. n.124/2004). Avverso i verbali redatti dal personale ispettivo le imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, possono produrre, entro 30 giorni dalla notifica, scritti difensivi e chiedere audizione al Dirigente della Sede competente ed, eventualmente, entro 30 giorni dalla decisione dirigenziale possono proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Ente. È facoltà delle imprese ricorrere alternativamente o successivamente in via ordinaria al Giudice del Lavoro.


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