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giovedì 15 novembre 2012

INPS: Messaggio n° 18678


Si comunica che è stata ultimata la spedizione relativa alla terza emissione 2012 dei contributi dovuti nel corrente esercizio dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno.

L’Istituto ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dagli artigiani e commercianti.

Si ricorda che a decorrere dal 2 aprile (v. messaggio n.5769 del 2/04/2012), è stato messa in linea il “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al quale è possibile, tra l’altro, calcolare i contributi dovuti, visualizzare, nella sezione F24 in scadenza, tutti gli elementi per effettuare il versamento della contribuzione, nonché stampare direttamente il modello F24 per il pagamento dei contributi. L’Istituto quindi a decorrere dal corrente esercizio non invia più i modelli F24 ma la sola lettera informativa corredata delle avvertenze.

Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Ne consegue che alla scadenza del 16 novembre 2012 dovranno essere versati i contributi relativi:
*        al terzo trimestre 2012, determinati sul minimale di reddito;
*        alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

Alla scadenza del 30 novembre 2012 dovranno essere versati i contributi relativi:
*       · al saldo 2011 e anni precedenti ed all’acconto 2012, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.

Entro il 16 febbraio 2013 dovranno essere versati i contributi relativi:
*       al quarto trimestre 2012, in riferimento al minimale di reddito;
*       alla seconda rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

La terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere versati alle scadenze rispettivamente del 16 maggio e 16 agosto 2013.

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