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martedì 27 novembre 2012

INPS: ANF Parasubordinati

PREMESSA

L’articolo 4 del D.M. del 27/5/98 (pubblicato sulla G.U. n° 171 del 24/7/1998) e il successivo D.M. del 4/4/2002 (pubblicato sulla G.U n.136 del 12/6/2002) hanno stabilito che, a decorrere dal 1/1/1998, è estesa agli iscritti alla gestione separata la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge 153/88.
In particolare, il D.M. 27.5.98 ha disciplinato la estensione dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, istituita con legge 8.8.95, n. 335 (art. 2, comma 26), purché i soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati; mentre il successivo D.M. 4.4.2002, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha rimosso le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività "parasubordinata".

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI PARASUBORDINATI

E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
L’importo dell’ assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare e la tipologia del nucleo familiare, si rinvia a quanto già indicato, a proposito degli stessi, nella sezione assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti.

REDDITI

I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche quelli derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95.
Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95. In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.

PERIODI PER I QUALI SPETTA L’ASSEGNO

Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al 6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16,  per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
Si precisa, a tal proposito, che, i periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: l’accredito dei contributi in tale gestione dell’Inps avviene, infatti, partendo dal mese di gennaio (nel caso in cui il lavoratori risulti già iscritto) dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati; inoltre, la contribuzione versata potrebbe non coprire l’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto  - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione ANF Gestione Separata;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero verde 803.164. 
a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

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