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giovedì 18 ottobre 2012

Vademecum Ispettivo

VADEMECUM ISPEZIONE LAVORO

            Pensando di fare cosa gradita viene predisposto un Vademecum (a titolo esemplificativo e non esaustivo ti tutte le problematiche del caso) per le nozioni base relative all’accesso ispettivo in azienda.

            Si consiglia, ciclicamente, di simulare un accesso ispettivo al fine di:
  • verificare di essere sempre pronti (conoscendo la struttura del proprio organico in ogni istante);
  • avere la certezza documentale che tutte le persone presenti in azienda vi siano in costanza di un rapporto di lavoro – si rammento che non esiste la “prova” senza un contratto scritto.
  • sapere, con chiarezza, dove siano conservati i documenti richiesti;
  • evitare l’agitazione/preoccupazione poiché spesso determina confusione ed incertezza.

Datore di lavoro e
documentazione da conservare sul luogo di lavoro.

In caso di visita ispettiva, si consiglia di:
a) rammentare, sempre, che gli Ispettori sono in azienda per effettuare un controllo di Legge, non per danneggiare l’azienda;
b) rapportarsi con disponibilità nei confronti degli Ispettori in modo da agevolare la visita ispettiva;
c) contattare immediatamente lo Studio del Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato o Associazione di categoria) così da permettere di interagire e trattare direttamente con l’Ispettore;
d) conservare in ditta (e mantenere aggiornata) la seguente documentazione:

· delega al Consulente del Lavoro per la stampa e tenuta del Libro Unico (e dei documenti di lavoro);
· LUL - Libro Unico Lavoro – ovvero ex buste paga con prestampate le presenze mensili dei lavoratori dipendenti (consigliabile anche in caso di delega al Consulente);
· ricevuta delle comunicazioni al competente Centro Impiego: per instaurazione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro (consigliabile anche in caso di delega al Consulente);
· registro Infortuni;
· contratti di lavoro, sia del personale dipendente che parasubordinato (contratti a progetto etc.), nonché gli eventuali contratti di lavoro autonomo (appalto / sub appalto etc) (consigliabile anche in caso di delega al Consulente);
· valutazione rischi sulla Sicurezza sul Lavoro(ed ogni altra documentazione relativa);
· eventuali autorizzazioni (ad es. Impianti di videosorveglianza, ecc.).
e) rammentare che le dichiarazioni rilasciate in queste occasioni hanno grande importanza;
f) prestare la massima attenzione quando viene riletto il verbale di primo accesso ispettivo ed eventualmente richiedere di: inserire nuovi punti o modificare quanto indicato.
g) firmare il verbale solo quando si è valutato che quanto indicato sia corretto (nel caso non venisse firmato verrà comunque inoltrato mezzo raccomandata).
Documentazione richiesta dall’organo ispettivo.

                Il personale ispettivo della Direzione Regionale del Lavoro (DRL) e della Direzione Provinciale del lavoro (DPL) opera in qualità di polizia giudiziaria (diversamente dagli ispettori dell’INPS, INAIL, ENPALS, ecc.). I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi, civili e penali, da parte di altre Amministrazioni interessate. Nel corso dell’accertamento il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario.

            NB: Durante le audizioni dei lavoratori da parte dell’organo ispettivo non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista (inutile insistere su tale aspetto) rammentiamo, comunque, che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi.

Con la redazione del verbale di primo accesso ispettivo, generalmente, viene richiesto:

1) Ultimo verbale ispettivo rilasciato;
2) Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) (in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola);
3) Comunicazioni obbligatorie di instaurazione / variazione / trasformazione / cessazione del rapporto di lavoro;
4) Prospetti paga sottoscritti;
5) Versamenti Mod. F24 (contributi e ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali);
6) Denuncia INAIL con relativo versamento Mod. F24;
7) Delega al professionista (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) - 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.)

Per quanto attiene all’eventuale impugnazione degli addebiti, si rinvia ad una specifica disamina dell’eventuale contenzioso.

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