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lunedì 29 ottobre 2012

Tempo Determinato: Riforma 2012



Contratto a termine, ridisciplinato con l ariforma del lavoro 2012, può proseguire oltre il termine inizialmente fissato, ma previa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego dove è ubicata la sede di lavoro.

 Contratto a termine oltre la scadenza fissata

 La riforma del lavoro 2012 ha stabilito che, in caso di prosecuzione del contratto a termine, quindi di rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine inizialmente fissato, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

 Comunicazione telematica obbligatoria

 La prosecuzione del contratto a termine deve avvenire secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. Tale decreto ha stabilito il cd “sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie”, un punto di accesso unico per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. Viene reso in sostanza obbligatorio l’invio delle comunicazioni per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007.

Circolare Studio Pessina


Lavoro subordinato:
·        Il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma più comune.
Contributi;
·        Aumento contributivo di 1,4 punti percentuali, destinato al finanziamento dell’ASpl.
Intervallo tra un contratto e l’altro:
·         60 giorni per i contratti fino a 6 mesi, 90 giorni per i contratti oltre i 6 mesi. I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 e 30 gg nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall’implementazione di un importante rinnovamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
In mancanza della contrattazione collettiva, il Min. Lav. Decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della disposizione e sentite le organizzazioni di lavoratori e datori più rappresentative, può provvedere a individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni previste.
Prosecuzione del contratto oltre la scadenza per esigenze organizzative senza che il contratto si trasformi a tempo indeterminato:
·        30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi, 50 giorni per contratti superiori a 6 mesi, con obbligo di comunicazione al centro per l’impiego entro la scadenza del termine originario.
Causali (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo:
·        Non necessarie per il primo contratto (durata non superiore a 12 mesi – i contratti collettivi possono stabilire che in luogo dei 12 mesi la causale non sia richiesta con riferimento alle esigenze di un determinato processo organizzativo nei limiti del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva – non è applicabile la proroga).
Durata massima per sommatoria di contratti a termine:
·        Confermati i 36 mesi ma conteggiando (per legge e non più per CCNL) anche i periodi di somministrazione.
Termine illegittimo:
·        Confermata l’attuale normativa, cioè la conversione del contratto a tempo indeterminato e risarcimento da 2,5 a 12 mensilità.
Impugnazione dell’illegittimità del termine:
·        120 giorni più 180 per depositare il ricorso o tentare una conciliazione (totale 300) – dal 01/01/2013.
Risarcimento:
·        La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4/11/2010 n. 183 (il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

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