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venerdì 12 ottobre 2012

Dimissioni e convalida

(Articolo Consulente del Lavoro - Ferrari Romina PARMA)

RIFORMA FORNERO: LE DIMISSIONI VANNO CONVALIDATE

Dal 18 luglio 2012 ritorna la convalida per tutti i lavoratori che hanno intenzione di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro. La nuova norma, introdotta dall’art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) prevede l’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni attraverso varie procedure che possano dare certezza alla data effettiva di dimissioni e della volontà del lavoratore di voler risolvere il rapporto di lavoro. La volontà del legislatore è quella di tutelare sia la libertà negoziale del lavoratore che di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni “in bianco” imposte dal datore di lavoro al momento della firma del contratto di assunzione o comunque durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Si tratta di una condizione sospensiva che rimanda l’efficacia delle dimissioni presentate dal lavoratore al momento in cui sarà terminato l’iter di convalida delle stesse. La norma scinde due procedure comunicative.

Prima procedura:dimissioni e risoluzione consensuale durante il periodo c.d. protetto

Riguarda le dimissioni effettuate durante il periodo tutelato dal T.U. in materia di tutela della maternità e paternità. Le differenze rispetto al passato:
-         viene esteso da 1 a 3 anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie;
-         l’istituto della convalida viene allargato anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Questa prima procedura va obbligatoriamente effettuata presso il servizio ispettivo territorialmente competente.

Seconda procedura: dimissioni e risoluzione consensuale ordinarie

Riguarda la convalida per le restanti dimissioni o risoluzioni consensuali per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Le procedure previste e dove il lavoratore può rivolgersi per convalidare le dimissioni.
I soggetti abilitati alla convalida delle dimissioni :
-         la direzione territoriale del lavoro competente per territorio;
-         il centro per l’impiego competente per territorio;
-         la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dal datore di lavoro (COT).
Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore adempia alla convalida. Nel caso in cui il lavoratore consegni le proprie dimissioni prive di convalida di cui ai primi due punti, il datore di lavoro deve (l’inadempienza comporta l’invalidità delle dimissioni con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro) convocare entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore attraverso un invito scritto e recapitato presso il proprio domicilio, contenente la ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione (COT). A questo punto il lavoratore ha 7 giorni di tempo per recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato per la convalida o revoca delle proprie dimissioni sempre in forma scritta. Nel caso non provveda, non potrà più far valere la mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni previste

La norma termina con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria  prevista per il datore di lavoro in caso di utilizzo di dimissioni in bianco  da 5000 a 30000 euro di competenza esclusiva degli Ispettori del Ministero del Lavoro.

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