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giovedì 25 ottobre 2012

Appalto e Responsabilità solidale: ultime novità

Fonti recenti:
  • L 44/2012
  • L 134/2012 (DL 83/2012)
  • AGE circolare 40/E/2012.

APPALTO DI SERVIZI
NOZIONE
Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).
Quando l’appaltatore cede ad un terzo (subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto.
La sussistenza di un’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore distingue l’appalto dal contratto d’opera

REQUISITI
L’appalto è considerato “genuino” quando l’appaltatore non è un semplice intermediario ma un vero imprenditore che:
-         Impiega una propria organizzazione di mezzi;
-         Assume i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito;
-         È in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità.

1)     ORGANIZZAZIONE DI MEZZI
In via generale l’organizzazione di mezzi presuppone la disponibilità dell’appaltatore di capitali, macchinari ed attrezzature. Tuttavia, è considerato legittimo anche l’appalto nel quale l’apporto di attrezzature e di capitale risulti marginale rispetto a quella della prestazione di lavoro. Ciò purchè l’appaltatore continui ad esercitare in via esclusiva il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato

2)     RISCHIO D’IMPRESA
Costituisce indice rivelatore della sussistenza del rischio d’impresa, ad esempio, il fatto che l’appaltatore:
-       Abbia già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
-       Svolga una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
-       Operi per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.

3)     CONOSCENZE SPECIFICHE
Con particolare riguardo ai contratti d’appalto concernenti lavori specialistici, è fondamentale la sussistenza di un comprovato “know how” aziendale o di elevate professionalità in capo al personale impiegato nell’ambito dell’appalto.

CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI
Poiché i requisiti sopraindicati distinguono l’appalto dalla somministrazione di lavoro, qualora essi non vengano rispettati si configura un’ipotesi di somministrazione irregolare. In tal caso il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente con qualsiasi atto scritto.
Quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (ad esempio oneri retributivi e contributivi), sussiste il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell’ambito di applicazione della somministrazione).

RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote del TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Con l’entrata in vigore della legge n. 44/2012, il legislatore ha affermato che "in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento".

Lo scorso 12 Agosto 2012 con l’entrata in vigore della L 134/2012 (DL 83/2012) il legislatore ha nuovamente modificato la normativa sulla responsabilità solidale.
Il contenuto della modifica comporta la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle:
o       Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
o       E dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore (committente) acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (sanzione da 5.000,00 €  a 200.000 €).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare  n° 40/E/2012 ha chiarito che la documentazione può consistere in forme di documentazione alternative (per esempio una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000).

L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi può essere rilasciata attraverso:
1.      Una autocertificazione, che deve contenere:
o      il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i laoro eseguiti è stata liquidata;
o      il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate;
o      gli estremi del modello F24 con il quale sono versate le ritenute e l’IVA;
o      l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
2.      Asseverazione rilasciata da:
o      Il responsabile dell’assistenza fiscale (CAF);
o      Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

Ovviamente, le novità introdotte lasciano aperti parecchi dubbi d’interpretazione, solo con chiarimenti ministeriali si riuscirà ad avere risposte esaustive ed un chiaro quadro della situazione.

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