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giovedì 27 settembre 2012

Responsabilità sussidiaria dei soci di una s.n.c. ed art. 2304 c.c.

Dott. Alberto Brunazzi

Relazione n. 1, Oggetto. Responsabilità sussidiaria dei soci di una s.n.c. ed art. 2304 c.c.


Il beneficio di escussione è il diritto di un soggetto, chiamato dalla legge a rispondere di una obbligazione in luogo di un altro, di ottenere che il creditore soddisfi il suo credito nei suoi confronti, solo dopo che il patrimonio del debitore principale si è rivelato incapiente.
Come noto, l’art. 2304 c.c., per il caso di debito contratto da una S.n.c., prevede espressamente che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
In altri termini, fino a che sussiste un patrimonio sociale, i creditori devono tentare di recuperare il credito soddisfacendosi su di esso, senza poter preventivamente agire nei confronti dei soci. Si è discusso a lungo in dottrina, se il beneficium escussionis fosse o meno limitato alla fase esecutiva, oppure dovesse riguardare anche la fase cognitiva: in altri termini, premessa la regola di cui sopra, possono i creditori prima di avere escusso il patrimonio sociale, intanto, agire nei confronti dei soci per ottenere un titolo esecutivo?
In linea di massima, secondo la giurisprudenza, non sussiste un ostacolo per il creditore il quale voglia agire in sede di cognizione per accertare la responsabilità dei soci, al fine di precostituirsi un titolo esecutivo, da utilizzare una volta che sia conclusa infruttuosamente l’escussione del patrimonio della società. Diversamente, ed in ogni caso, non sono ammesse deroghe al principio di preventiva escussione di cui all’art. 2304 cc., con riferimento alla fase esecutiva. Tranne una.
I creditori infatti, hanno invocato l’unica eccezione alla regola del beneficium escussionis, fondando la domanda sulle condizioni di solvibilità della s.n.c.
Infatti, il rischio di insolvibilità del patrimonio sociale, se, ed in qualunque modo dimostrato, legittima i creditori ad agire direttamente nei confronti dei singoli soci, anche in executivis. Tale possibilità, come si intuisce, consente al creditore di risparmiare il tempo di un grado di giudizio.
Di conseguenza, il creditore intenzionato ad aggirare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 cc., dovrà dimostrare il pericolo rappresentato dalle condizioni economiche della società, suscettivo di impedire il recupero del credito qualora si attendesse l’inutile escussione del patrimonio sociale.
Alberto Brunazzi.

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